Esistono molti dubbi sulla normativa per l’installazione di pergole. Per installare nel proprio giardino o terrazzo una struttura da esterno, è quasi sempre necessario presentare un titolo abilitativo edilizio a firma di un tecnico.
Spesso i regolamenti edilizi contengono prescrizioni specifiche per queste tipologie di manufatti Questa vanno in base alle caratteristiche tecniche e all’iter burocratico per l’installazione.Inoltre le singole normative di riferimento differiscono notevolmente non solo da Regione a Regione, ma a volte persino tra comuni vicini. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.
DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE GIURIDICA
In generale, quasi tutti i regolamenti edilizi comunali contengono le proprie definizioni di pergolati, gazebo e altri simili manufatti. Spesso si rifanno alle definizioni contenute nella rispettiva normativa regionale.
Inoltre, a livello generale normativa tende a considerare questi manufatti come strutture facilmente rimovibili. La loro installazione non richiede grosse opere di trasformazione del territorio (come ad esempio la costruzione di plinti o palificate di fondazione). Quindi l’iter burocratico sarà molto meno gravoso di quello richiesto ad esempio per la costruzione di un edificio, con notevole risparmio di tempo e spese.
VOLUME E SUPERFICIE
Solitamente, un pergolato o gazebo privo di chiusure laterali e con copertura costituita da un telo retrattile non rientra nel calcolo della superficie. Non è soggetto al costo di costruzione e agli oneri di urbanizzazione.
Una struttura da esterno con copertura fissa e impermeabile rientra nel calcolo della superficie accessoria. Inoltre, a volte le chiusure laterali formate da membrane avvolgibili di pvc sono assimilate a veri e propri tamponamenti. Quindi costituiscono un involucro edilizio a tutti gli effetti, dotato di volume e superficie e soggetto a pagamento.
CARATTERISTICHE TECNICHE
In generale è possibile affermare che:
- -Sono ammessi solo pergolati di forma quadrata o rettangolare,e talvolta gazebo rotondi, ottagonali o simili;
- Sono previste dimensioni e/o superfici massime per ogni singolo manufatto;
- Non sono ammesse le fondazioni. E’ comunque possibile ancorare il manufatto al terreno o a una pavimentazione preesistente (piastre metalliche o tirafondi)
- La copertura può essere costituita unicamente da vegetazione (ad esempio rampicanti) oppure da teli retrattili di tessuto permeabile;
- Non sono ammesse le chiusure laterali, ad esempio costituite da tramezzi in legno o vetrate. Solo in alcuni Comuni è possibile dotare i pergolati di membrane avvolgibili di pvc trasparente.
TITOLO ABILITATIVO PER L’INSTALLAZIONE DI PERGOLE
Solitamente l’installazione di un pergolato o gazebo, purché privo di qualsiasi chiusura laterale e/o copertura fissa, rientra nell’ambito della manutenzione straordinaria. Quindi per la sua installazione è richiesta la presentazione di una Comunicazione di Inizio Lavori per manutenzione straordinaria (CIL o CILA) oppure di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). A volte può essere necessaria anch la presentazione di una pratica antisismica, e/o il deposito del progetto strutturale completo di calcoli e relazioni.
CONSIGLI OPERATIVI SULL’INSTALLAZIONE
n generale è altamente consigliabile che chi intende installare un pergolato o gazebo nel proprio giardino o terrazzo si rivolga a un tecnico abilitato. Sudetto si occuperà di:
- Compiere un’accurata analisi del Regolamento Edilizio e del Piano Regolatore Generale.
- Valutare se l’edificio in cui verrà installato il manufatto è gravato da vincoli
- Procedere a colloqui di chiarimento con i tecnici del Comune in caso di prescrizione poco chiare
- Individuare la pratica edilizia richiesta per l’installazione, e verificare l’eventuale necessità di depositare il progetto strutturale
- Predisporre e presentare la pratica edilizia